Qualora la comunicazione sia stata precedentemente trasmessa ed, entro detta scadenza, ci si accorga di aver commesso errori, è possibile la sostituzione integrale della comunicazione trasmessa (oppure il suo annullamento) mediante un nuovo invio senza applicazione di sanzioni.
I chiarimenti del Fisco L’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 16/E del 14.04.15, fornisce un pratico vademecum sull’imposta di bollo assolta in maniera virtuale.